Posts From July, 2011

chi è Randy Vickers ?

E', anzi era  il capo del Computer Emergency Readiness Team (CERT), il numero uno della sicurezza informatica americana. verrà sostituito dal braccio destro Lee Rock.

Il momento è difficile, Randy era al comando dell'agenzia governativa per la sicurezza dal 2009 ma gli ultimi mesi non sono stati facili, attacchi anche contro Cia e Fbi hanno costretto Vickers alle dimissioni.

Per Lee sarà una battaglia dura che nei prossimi mesi, cosi si dice, raggiungerà il massimo. Nel frattempo sul sito del CERT continua la pubblicazione degli allarmi . Direi che la scorsa settimana i punti più vulnerabili sono stati resi disponibili da Apple e Oracle ma dall'elenco  non manca nessuno,Microsoft, IBM, HP, Linux, anche Documentum della EMC ognuno ha esposto un fianco e qualcuno ne ha approfittato. Oracle comunque conduce la classifica.

http://www.us-cert.gov/cas/bulletins/SB11-206.html

Buona difesa.

 

p.s. Ho dei sospetti sul funzionamento di paypal, nonostante abbia messo la password di protezione nella carta nell'ultimo acquisto fatto non mi è stata richiesta, strano.

 

View User Profile for MultiMedia it Claudio Caprara Dal 1982 Commerciale nel settore Informatica, dal 1995 responsabile del progetto ArchiMedia Archivia Plus

L'applicazione della marca ai singoli documenti semplifica l'esibizione

Riprendo l'intervento di ieri per aggiungere una nota importante.

Nel caso di giornali , in base al nuovo art. 2215 bis si può ottenere l'equivalente di un giornale vidimato applicando la marca temporale almeno una volta all'anno.

Nell'intervento di ieri abbiamo visto che l'applicazione della marca può avvenire anche nella fase di conservazione, cioè se la conservazione viene avviata entro il termine di 1 anno (per cui entro dicembre e non entro gennaio) di fatto la marca temporale applicata al file di chiusura fornisce data certa a tutti i documenti compresi nel supporto.

Abbiamo però visto che la verifica di tale marca presuppone che il responsabile metta a disposizione il software di verifica poichè il file di chiusura dell'archivio anche se regolato dalla delibera CNIPA 11/2004 non costituisce uno standard e la verifica va effettuata con il software messo a disposizione dal responsabile.

Se vi doveste trovare nella necessità di avere ad esempio un estratto autentico del giornale, dovreste portare dal Notaio "L'INTERO SUPPORTO" e il software di verifica.

Per evitare questo e poter produrre il singolo documento basta operare secondo quanto descritto al punto 5, vale a dire applicare la marca temporale ai singoli file che compongono il libro (in alcuni casi si tratta di 1 unico file annuale in altri casi potrebbe trattarsi addirittura di file giornalieri )

Il costo di tale operazione è abbastanza basso, una marca ha un costo di 30 cent e il tempo di applicazione è veramente trascurabile.

Riepilogando, l'art. 2215 bis chiede l'applicazione della firma e della marca temporale ma non specifica che la marca venga applicata al singolo documento e non all'insieme. Tuttavia applicando la Marca temporale al singolo documento, in caso di esibizione , si ha il vantaggio di poter inviare il singolo documento e non l'intero supporto.

 

View User Profile for MultiMedia it Claudio Caprara Dal 1982 Commerciale nel settore Informatica, dal 1995 responsabile del progetto ArchiMedia Archivia Plus

Interpretazioni fantasiose dell'art. 2215 bis modificato

Ringrazio l'amico e cliente Paolo Tomasi che molto gentilmente ogni tanto mi invia qualche articolo preso da varie riviste che si occupano di fisco e tributi e mi fa capire quanta confusione c'è intorno alla conservazione digitale dei documenti e quanta "approssimazione" c'è in chi fa le leggi e in che cerca di interpretarle.

L'articolo 2215 bis aveva un difetto prima e ce l'ha anche dopo le modifiche. Parla di Marcatura temporale e firma digitale. La Marcatura temporale non esiste in nessuna norma esiste la Marca Temporale. (Marcatura è semmai l'azione di applicazione di una marca).L'altro aspetto è che la firma digitale va posta prima della Marca temporale e non viceversa come citato dalla norma.

Questo significa che non possiamo prendere l'articolo alla lettera altrimenti non riusciamo a capirne il senso e dovremmo rimandare il tutto al mittente come non applicabile. Certo è che se chi scrive le leggi facesse più attenzione a non commettere errori, sarebbe più facile per tutti applicarle.

Per quanto riguarda i dubbi (assurdi) posti da alcuni giornalisti, ricordiamo alcune cose semplici.

 

1 - Tutte le norme relative ai documenti informatici definiscono un periodo massimo entro il quale occorre completare il processo di conservazione. Il nuovo articolo 2215 bis non si occupa del processo di conservazione ma degli obblighi di numerazione e prevede che almeno una volta all'anno venga applicata firma e marca temporale del titolare o di un suo delegato AI DOCUMENTI , non ai file di chiusura degli archivi che vengono predisposti per la conservazione.

E in ogni caso rimanda alla normativa fiscale per tutti i casi da essi specificati, ad esempio per le fatture la conservazione va completata con cadenza ALMENO quindicinale , per il Libro unico è Mensile.

Si tratta di cadenza MASSIMA , nessuno vieta di farlo più frequentemente.

 

2 - Il documento informatico deve essere SEMPRE accompagnato da firma digitale altrimenti la sua validità diventa discutibile, fatto salvo per le copie informatiche di documenti analogici ottenute acquisendo l'immagine del documento fisico. Solo in questo caso la norma fiscale consente una semplificazione e limita l'applicazione della firma alla sola fase di conservazione.

In tutti gli altri casi in cui si forma un documento informatico è INDISPENSABILE applicare la firma digitale INDIPENDENTEMENTE dal fatto che questo verrà portato in conservazione e di conseguenza verrà applicata una ulteriore firma non sul singolo file , bensi sul file che riepiloga i documenti che fanno parte di un determinato lotto di conservazione e che formano un volume di conservazione (volume intendo un supporto sostitutivo)

 

3 - La marca temporale è un elemento che fornisce al documento informatico una data certa opponibile a terzi. Se ad esempio realizziamo una stampa elettronica di un giornale dal 01 al 30 giugno e vogliamo dare a questo documento informatico una data certa, dovremo applicare sullo stesso la firma digitale E LA MARCA TEMPORALE.

Nessuno però ci vieta di portare in conservazione TUTTI i libri e giornali prodotti nel periodo 1/1 30/6 e di applicare la marca sul file di chiusura del supporto. Otterremo ugualmente una data certa opponibile a terzi poiché il sistema di chiusura degli archivi, cosi come definito dalla delibera CNIPA 11/2004 prevede che il file di chiusura riporti le impronte di tutti i files che ne fanno parte e che sullo stesso venga applicata firma e marca del responsabile. Prevede anche che il Responsabile METTA A DISPOSIZIONE il software necessario per le veriifche.

Il file di chiusura funge in pratica da SCATOLONE, la firma del responsabile e la marca temporale sono una sorta di chiusura con ceralacca, quello che c'è dentro lo scatolone non può essere inserito DOPO che abbiamo chiuso con ceralacca lo scatolone ma deve essere PER FORZA presente prima della chiusura. Per deduzione logica quindi  il sigillo esterno (firma e marca del file di chiusura) fornisco data certa aquel che sta dentro lo scatolone che sarà stato inserito sicuramente in data precedente.

 

4 Che cosa manda in confusione alcuni commentatori.

Alcuni commentatori vanno in confusione perché tra la normativa fiscale e quella civile esiste comunque una differenza. La norma civile IMPONE l'applicazione della firma e marca almeno una volta all'anno.

La normativa fiscale, IMPONE la generazione dell'impronta dell'archivio e la trasmissione della stessa UNITAMENTE ALLA MARCA TEMPORALE entro il 4' mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi (non il 3' come dice qualcuno).

Significa che entro gennaio 2012 dovrà essere inviata all'Agenzia delle entrate l'impronta degli archivi relativi ai documenti PRODOTTI nell'anno 2011.

Come vedete se applichiamo la marca nel 4' mese siamo oltre 1 anno ma gennaio è il termine massimo per la spedizione dell'impronta dell'archivio, nessuno vieta di effettuare l'operazione di chiusura entro DICEMBRE e con questa rientrare nel termine di 1 anno previsto dalla normativa civile.

La norma fiscale non richiede la marca temporale sul singolo documento ma un semplice Riferimento temporale (una data fornita dal sistema e annotata unitamente al documento)

 

5 Una marca temporale in più incide veramente poco.

Rimane aperta anche la possibilità di applicare la marca SUI DOCUMENTI entro il termine di 1 anno e di effettuare la chiusura entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Saremmo in regola sia con i tempi di produzione dei documenti che con quelli di generazione dell'impronta dell'archivio e spedizione della stessa .

In questa ipotesi dovremmo produrre documenti informatici, firmarli e applicare la Marca temporale su ognuno, entro gennaio fare la chiusura dell'archivio con firma e marca.

Spero di essere stato chiaro in ogni caso sul numero 11 di Archivio Informatico che è in corso di stesura vedremo di approfondire questi argomenti in modo da eliminare ogni dubbio.

View User Profile for MultiMedia it Claudio Caprara Dal 1982 Commerciale nel settore Informatica, dal 1995 responsabile del progetto ArchiMedia Archivia Plus

Modifica art. 2215 bis pubblicata in gazzetta

E' ufficiale , l'articolo 2215 bis  è stato modificato. Il maxi emendamento è in Gazzetta ufficiale quindi in vigore.

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-12&task=dettaglio&numgu=160&redaz=011G0152&tmstp=1310545304698

La storia dell'art. 2215 bis vista da noi

La legge viene approvata

http://www.multimediait.com/FILE/00000000/00000113.archivio_informatico_6.pdf

 

Incontro al Ministero dell'Innovazione, in via informale lasciamo queste slide

http://www.multimediait.com/FILE/00000000/00000150.Hb8421kdjU3Wkkv.rel_roma.pdf

 

Nel frattempo riviste specializzate azzardano interpretazioni che mescolano norme civile e fiscali per rendere la legge applicabile.

 

Seguiamo i lavori della camera dove giace una proposta di modifica

http://www.multimediait.com/FILE/00000000/00000114.archivio_informatico_7.pdf

 

Un disegno di legge fa sperare in un cambiamento

http://www.multimediait.com/FILE/00000000/00000115.archivio_informatico_8.pdf

 

Nell'ambito di Agenda digitale chiediamo di nuovo che venga modificata la norma

http://www.multimediait.com/FILE/00000000/00000133.archivio-informatico-10.pdf

 

Oggi finalmente dopo 2 anni e 4 mesi circa, la modifica che non accoglie le nostre richieste ma parifica i termini di conservazione ai fini civilistici a quelli fiscali.

 

Finalmente

 

 

 

 

View User Profile for MultiMedia it Claudio Caprara Dal 1982 Commerciale nel settore Informatica, dal 1995 responsabile del progetto ArchiMedia Archivia Plus

Anorc Gruppo di lavoro sulla Spedizione dell'impronta degli archivi digitali

Nei mesi scorsi abbiamo attivamente partecipato ad un gruppo di lavoro creato da Anorc per analizzare le problematiche relative alla spedizione delle impronte degli archivi digitali relativi a documenti fiscalmente rilevanti.

 

Dai vari incontri è scaturito un documento che ritengo possa essere di aiuto a utenti e responsabili per capire lo stato dell'arte e le difficoltà che si incontreranno nell'assolvimento di tale obbligo .

 

Il documento è reperibile sul sito Anorc e nella pagina dei Documenti sezione Leggi, solo per gli utenti registrati

http://www.multimediait.com/le_leggi.aspx

View User Profile for MultiMedia it Claudio Caprara Dal 1982 Commerciale nel settore Informatica, dal 1995 responsabile del progetto ArchiMedia Archivia Plus

Firma digitale, come complicarsi la vita

E' richiesto un parere quindi occorre valutare con attenzione le nuove regole tecniche per la firma digitale, e cercare, nel limite del possibile, di verificare se quanto pensato dal legislatore, può essere poi realisticamente applicato.

Ma risulta alquanto difficile fare una analisi serena quando già dalle definizioni si trovano incongruenze e cose poco comprensibili.

Cominciamo dai tipi di firma elettronica. Nel Mind Map allegato si nota bene come :

1 - L'attuale ordinamento prevede 4 tipi di firma digitale

2 - La disposizione cee prevede 2 tipi di firma digitale

3 - i  milioni di firme digitali distribuite agli utenti Italiani non rientrano in nessuna delle casistiche previste dalla legge , sono una sorta di mix tra firma elettronica avanzata, firma qualificata e firma digitale poichè hanno le caratteristiche di tutte e tre le tipologie.

Non sono il primo a far notare che 4 tipi di firme sono tante e si rischia di fare confusione, lo dice l'Anorc, lo dicono diversi esperti di firma digitale e anche gli archivisti.

E questo è solo il capitolo 1 sezione 1 articolo 1.

Sintesi della incongruenza.

La firma digitale che utilizziamo tutti , è basata sul sitema "a doppia chiave crittografica" e su un "certificato qualificato ". Tali caratteristiche secondo la norma aggiornata, sono quelle di una "firma digitale".

Ma viene rilasciata esclusivamente su dispositivi sicuri, che è una caratteristica della firma Qualificata.

Ovviamente garantisce identificazione e connesione univoca al firmatario e lo stesso ha il pieno controllo sui mezzi visto che il dispositivo sicuro è azionabile solo da chi consoce il pin, carateristiche della firma elettronica avanzata.

Mappa delle diverse tipologie di firme elettroniche http://www.multimediait.com/FILE/00000000/00000147.dpcm_firme_digitali.pdf

 

View User Profile for MultiMedia it Claudio Caprara Dal 1982 Commerciale nel settore Informatica, dal 1995 responsabile del progetto ArchiMedia Archivia Plus

Bozza DPCM sulle regole tecniche delle firme elettroniche

http://www.multimediait.com/FILE/00000000/00000145.20110704_DPCM_Firma%20Elettronica.pdf

 

qui l'ultima versione del CAD

 

http://www.multimediait.com/FILE/00000000/00000118.CAD_lgs_235_2010.pdf

 

Non ho trovato in gazzetta ufficiale il maxy emendamento che modifica l'art. 2215 bis, qualcuno sa che fine ha fatto ?

 

View User Profile for MultiMedia it Claudio Caprara Dal 1982 Commerciale nel settore Informatica, dal 1995 responsabile del progetto ArchiMedia Archivia Plus

Da oggi solo firme digitali sha256

A partire dal 30 giugno software e dispositivi di firma che non supportano l'algoritmo sha 256 devono essere sostituiti.

 

View User Profile for MultiMedia it Claudio Caprara Dal 1982 Commerciale nel settore Informatica, dal 1995 responsabile del progetto ArchiMedia Archivia Plus
MultiMedia IT snc