La Circolare 18/E della Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2014, riprende il tema delle fatture elettroniche dopo la modifica degli articoli 21 e 39 del DPR 633/72.
Non ci sono particolari novità se non il fatto che le interpretazioni date all'epoca erano corrette, difatti viene ribadito:
1 l'assimetria del processo
Emittente e Ricevente possono scegliere metodi di conservazione diversi , ciò che conta è la volontà del soggetto passivo che , nel momento in cui stampa, attiva un procedimento di conservazione analogico , nel momento in cui archivia (nei nostri programmi usiamo il termine Protocolla) il documento elettronico, attiva una conservazione elettronica.
2 Le garanzie di autenticità originalità e integrità
Tali garanzie oltre che con la firma digitale , possono essere fornite con riscontri "oggettivi" ad esempio il pagamento tramite bonifico (tracciabile) la presenza di ddt firmati e accettati, la presenza di contratti ordini etc.
3 Viene riproposta l'ipotesi delle fatture a lotti
Su questo punto pur avendo letto più volte e da più parti della possibilità di inviare e conservare "lotti di fatture" ci risulta alquanto complesso immaginare, nei sistemi contabili comuni, una corretta integrazione tra la conservazione a lotti e le registrazioni contabili che tutt'ora sono quasi sempre analitiche (singole fatture) comunque è possibile inviare e conservare "lotti di fatture" come farlo va valutato caso per caso.
Qui il link alla circolare