Posts in Category: Fattura Elettronica

Fattura elettronica pa, come è fatta ?

Avete provato a generare una fattura elettronica per la p.a. ? Noi si.

Che dire, semplice ma funzionale. Forse un po' troppo minimalista per un utilizzo generale .

Un esempio con tutti i campi (alcuni non compilati correttamente) ed un layout standard (foglio stile fatturapa.gov.it)

Abbiamo aperto una discussione sul forum

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Fattura elettronica per la P.A. pubblicato il decreto

In gazzetta ufficiale di ieri un altro Decreto importante per la digitalizzazione (o smaterializzazione) dei documenti, la fattura elettronica per la p.a.

Il provvedimento è il  DECRETO 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (13G00097) (GU n.118 del 22-5-2013)"

Stabilisce che entro 6 mesi dalla entrata in vigore (per cui entro dicembre) verrà reso disponibile il "sistema di interscambio delle fatture" gestito dal Ministero delle Finanze. Il sistema prevede che le fatture in formato xml vengano inviate ad un software centrale che provvede poi a dirottarle ai singoli enti.

La fattura elettronica diventa obbligatoria a partire dal 06/06/2014 per tutte le amministrazioni centrali e a partire dall'anno successivo per tutte le amministrazioni pubbliche.

Gli operatori che devono inviare le fatture possono avvalersi di intermediari che provvederanno a tradurre le fatture in formato elettronico e ad inoltrarle. Le aziende organizzate potranno trasmettere direttamente considerato che presto saranno disponibili software in grado di generare fatture xml compatibili con il servizio.

A partire dalle due date specificate (12 e 24 mesi dall'entrata in vigore) non sarà più possibile inviare fatture cartacee. 

Ad una prima analisi il provvedimento ricalca quanto annunciato nel lontano 2008 (vedi archivio informatico pag. 12 ) nei prossimi giorni analizzeremo nel dettaglio la norma e pubblicheremo un aggiornamento. 

 IIl meccanismo della fattura elettronica per la p.a. versione 2011

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ItaliaDigitale, tavola rotonda Anorc del 22 ottobre. Resoconto

Come promesso pubblico un breve riassunto dell'incontro organizzato da Anorc lo scorso 22 ottobre. Il tema principale era quello di rendere noti i risultati della ricerca effettuata da Anorc sullo stato della digitalizzazione nella pubblica amministrazione.

I dati della ricerca sono disponibili qui

Ha iniziato la giornata un intervento della dott.sa Maria Pia Giovannini  dell'Agenzia per l'Italia Digitale (A.i.D.). Il suo intervento ha portato poche novità, si è soffermata sul decreto digitalia (che abbiamo già commentato) e sulla evoluzione di Digitpa, assorbita all'interno dell'AID. Molte attenzione è stata data al "contrassegno digitale" ovvero alla riproduzione su carta dei documenti digitali. Digitpa ha emesso (o sta emettendo) linee guida molto analitiche che sicuramente appena possibile andremo ad analizzare.

La Dott.sa Masella, anch'essa di AID ha trattato la questione degli accreditamenti. Devo dire la verità non mi è chiaro come si svolgeranno le certificazioni, credo che dovranno uscire delle precisazioni, fermo restando che le domande possono essere già inviate. Per quanto riguarda le Pubbliche amministrazioni, queste dovranno utilizzare ESCLUSIVAMENTE conservatori accreditati.
L'approccio è alquanto strano, o meglio è in linea con questa idea (che personalmente non condivido) che la conservazione digitale debba necessariamente essere effettuata in outsourcing. Per il pubblico dove i termini di conservazione sono molto lunghi può anche essere ragionevole, per i privati è un concetto allucinante. Se io volessi conservare digitalmente il mio modello unico , dovrei rivolgermi ad un conservatore accreditato ? Mi sembra veramente fuori luogo , conservare un file pdf per 10 o 20 anni è molto più semplice che gestire un sistema contabile.

Il Dott. Piancaldini, che molti conoscono perchè ha partecipato al Briefing on line tenuto a settembre,  ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il Forum della Fatturazione elettronica, dando come prima cosa la notizia del parere favorevole del consiglio di stato sulla schema di regolamento ministeriale per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso la p.a. (notizia che trovate qui ) , ha confermato che entro l'anno verrà sicuramente emesso il decreto per il recepimento della direttiva cee 2010/45 e confermando che sono iniziati i lavori e le consultazione per modificare il DM 23/01/2004 nella parte che riguarda i termini di conservazione delle fatture (verrà portato a 1 anno) .

Ha promesso anche di spingere il MEF, rappresentato dal Dott. Paolo Tremarchi ad esaminare quanto prima la questione dei bolli (non siamo gli unici a lamentarsi finalmente ) alla luce anche della circolare 5e che ha complicato (non poco ) le cose . Argomento trattato qui .

Anche il decreto sulla fattura elettronica per la p.a. potrebbe essere pronto entro l'anno.

Tremarchi è stato molto breve e ha incentrato il suo intervento sulle norme, criticando un pò l'operato di digitpa. RIvendica norme più semplici, meno inutilmente dettagliate, ribadendo che l'informatica è una materia in continua evoluzione e non ha senso a livello di norme andare troppo nel dettaglio.

I partecipanti erano pochi e gli applausi erano più di rito che di convinzione, io sottobanco ho applaudito perchè ho condiviso appieno il suo intervento.

Tra un intervento e l'altro il Dott. Lisi di Anorc ha illustrato i dati della ricerca, a conclusione c'è stato un intervento del Dott. Giovanni Manca che ha criticato un pò questo ritorno di fiamma della CIE (Carta di indentità elettronica)  e ha espresso qualche perplessità sul futuro delle smart card.
Un brevissimo intervento del Dott. Andrea Caccia ha fatto alcuni cenni agli standard utilizzati ed esaminati a livello Europeo e in particolare alle norme ETSI per la conservazione.

Nel complesso la mattinata è stata interessante, ma la partecipazione non è stata ampia (una sessantina di persone in tutto) .  Se fosse stata in video conferenza, i risultati sarebbero stati gli stessi in termini informativi ma la partecipazione più agevole.

 

Ho avuto modo di ricevere anche il primo numero di Documento Digitale, il periodico edito da Anorc. Devo dire che averlo in formato cartaceo mi ha fatto strano, avrei preferito una pubblicazione digitale, tuttavia ho apprezzato i contenuti.

 

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Fatture per la p.a. pronti allo switch off

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole allo schema di regolamento ministeriale  per la gestione dei processi di fattura elettronica verso le amministrazioni statali.
Ora il decreto dovrà passare al Consiglio dei Ministri . Rcordiamo che la legge 244 del 2007 prevedeva il passaggio alla fatturazione elettronica salvo poi rimandarne l'applicazione a successivi regolamenti e decreti attuativi .

Con la approvazione diventerà OBBLIGATORIO per le pubbliche amministrazioni centrali (entro 12 mesi) e periferiche (entro 24 mesi) passare alla fattura elettronica . La ricezione cartacea NON SARA' PIU' AMMESSA.
Non abbiamo il testo definitivo ma una bozza l'avevamo già commentata in questa pubblicazione del gennaio 2011

http://www.multimediait.com/FILE/00000000/00000119.ai9-01-vs3.pdf

 

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Recepimento direttiva 45/2010 e conservazione digitale dei documenti fiscali

Si è conclusa lo scorso 25 settembre la consultazione pubblica sulla proposta di decreto per il recepimento della direttiva Unione Europea 2010/45.

Non abbiamo inviato alcuna osservazione poiché il testo proposto supera addirittura quelle che potevano essere le nostre aspettative in fatto di semplificazione delle procedure di conservazione delle fatture.

1.    Concetto di fattura elettronica

All’articolo 1 , comma e, viene previsto:

“Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. “

Questa impostazione è molto ampia e condivisibile, anche se, allo stato attuale, incompatibile con l’articolo 3 comma 1 par. b del DM 23/01/ poiché esso prevede che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari

…. Sono emessi al fine di garantire l’attestazione della data, l’autenticità e l’integrità, con l’apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica; …

2.    Comma 3 Garanzia di autenticità

La garanzia di autenticità viene ampliata e può essere ottenuta tramite 3 percorsi.

autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere garantite

  • ·         mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile,
  • ·         ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente
  • ·         o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.

A parte la firma digitale dell’emittente (condizione ovviamente certa e che rientra nel concetto espresso dall’articolo 3 del DM attuale) e i sistemi EDI (che si presume forniscano dati certi anche se , ad oggi, mai verificati ) c’è questo “nuovo metodo“ dei “sistemi di controllo di gestione” .

Lo spunto è interessante, fidarsi dei processi e non dei tecnicismi è una scelta importante, tuttavia si creano condizioni alquanto complesse da  “interpretare”.

2.1.     Aspetti pratici

Nascono diversi aspetti pratici da affrontare e valutare.

2.1.1.               L’archivio digitale “in parte” firmato, in parte no

La prima conseguenza è che l’archivio digitale delle fatture (lato destinatario) potrebbe a questo punto essere formato da 4 tipologie diverse di documenti :

  1. 1.       le fatture ricevute su carta, documenti analogici che l'utente può conservare effettuando l'acquisizione dell'immagine.
  2. 2.       Le fatture digitali con firma digitale applicata dall'emittente .
  3. 3.       le fatture digitali senza firma digitale, ma validate attraverso sistemi di controllo di gestione.
  4. 4.       Le fatture digitali ricevute tramite EDI.

l'agenzia delle entrate con la circolare numero 36/2006 precisa:

Tuttavia, ove il contribuente intenda adottare la conservazione elettronica delle sole fatture elettroniche, è consentita la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico, senza soluzione di continuità per periodo di imposta.

In tale evenienza, per ogni singolo cliente o fornitore dovrà essere eseguita un’unica modalità di conservazione per l’intero periodo d’imposta, in modo che le fatture emesse o ricevute risultino annotate tutte nello stesso registro.

C’è dunque da chiedersi se sia opportuno mescolare le tipologie o fare un sezionale per ognuna di queste.

Se non lo facciamo , sarebbe anche difficile fare i controlli. L’archivio contenente le varie tipologie, in parte avrebbe le firme, in parte dovrebbe essere validato con il sistema di gestione e in parte sarebbe analogico, per cui validato dalla copia cartacea (prima della distruzione) e dalla conservazione sostitutiva con la firma del responsabile.

2.1.2.               Proliferazione dei sezionali

Se suddividiamo tutte le tipologie, creiamo il sezionale anche per le  INTRA, magari altri sezionali per altre esigenze (esempio sez. merci sez. Servizi) ci troveremmo con una proliferazione di sezionali non comoda da gestire.

2.1.3.               Le integrazioni (reverse charge)

In questo contesto per le operazioni soggette a reverse charge, dovremo anche tenere un apposito sezionale , consiglierei elettronico, con le annotazioni apportate alle fatture di acquisto per l’applicazione della norma.  Qui ci andranno solo le annotazioni di quelle elettroniche, perché le analogiche possono essere integrate apportando modifiche.

Il sezionale elettronico delle annotazioni dovrà  essere collegato al sezionale acquisti e a quello vendite

2.2.     Il “sistema di gestione”

Ipotizzare un sistema di gestione che validi una fattura di acquisto merci, non è difficile. Ad esempio la conservazione dell’ordine, dei ddt di consegna, della fattura e dei pagamenti, costituiscono elementi di validazione da tutti i punti di vista.

Se però ipotizziamo documenti più semplici, ad esempio una fattura del servizio Gas , che sistema di controllo dovremmo garantire ? O una fattura del servizio telefonico ? In questi casi il semplice file pdf e magari un pagamento documentato da una banca, saranno percorsi di gestione sufficienti per la validazione?

2.2.1.               La registrazione contabile da parte di terzi

Dobbiamo considerare che delle 5.400.000 partite iva (circa) presenti in Italia, molte affidano la tenuta della loro contabilità a terze parti (commercialisti, ragionieri, associazioni di categoria e centri servizi) .

In queste realtà si ha una sorta di “sdoppiamento” della tenuta dei documenti contabili , da un lato la conservazione e annotazione dei fatti “commerciali” (in azienda) e dall’altra una “ricopiatura” di questi fatti nel sistema contabile documentato regolarmente ma il più delle volte con i soli documenti contabili .

In tale situazione, come andrebbe “interpretata” la realizzazione di un “sistema di controllo di gestione” ?

Diventerebbe necessario conservare unitamente alla parte contabile anche tutti i documenti commerciali ?

3.    Modifica del dm 23/01/2004

Il fondamento della conservazione, fino ad oggi, è stato quello di identificare due canali ben precisi: da un lato il documento “originariamente” elettronico che per essere valido nel tempo “aveva” necessità di Firma digitale e riferimento temporale; dall’altro il documento “analogico” che seguiva un percorso di conservazione diverso dove la “firma digitale” era necessaria solo in fase di chiusura del ciclo di conservazione. Ambedue periodicamente assoggettati a conservazione.

In questo senso vanno tutte le risoluzioni pubblicate fino ad oggi, in questo senso si è formato il “criterio generale di classificazione dei documenti.

Passare a questa nuova dizione risulterà, forse, un po’ complesso. Tuttavia adeguando quanto previsto dal DM e dalle varie circolari , si può adottare anche questo nuovo metodo, sperando che non diventi un nuovo “caso da interpretare” che bloccherà  di nuovo i procedimenti.

4.    Aggiunte della firma del ricevente.

Rimane, a nostro parere, valida l’idea di aggiungere la firma del ricevente, quando non è presente la firma del mittente. Può essere un buon modo per “responsabilizzare” il conservatore ma, al tempo stesso rendere semplici le verifiche.

 

 

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Liberi di non condividere ma non dite che ci mancano le idee

Ancora una Agenda Digitale per l'Italia e ancora una volta proposte per semplificare, migliorare, modernizzare, il paese

http://www.multimediait.com/FILE/VARI/AGENDA-DIGITALE-2.PDF

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La Germania recepisce le proposte dell'Agenda Digitale per l'Italia

Ricordate l'iniziativa Agenda Digitale per l'Italia, avevamo fatto 4 proposte (5 ma una poi era confluita nelle iniziative Anorc ).

Quella sull'articolo 2215 bis è stata in parte recepita, non nella forma che avevamo suggerito ma comunque il problema è stato rimosso.

La prima riguardava il Recepimento della direttiva cee 2010/45 sulla fatturazione che all'articolo 233 prevede la possibilità che la fattura sia valida come documento elettronico anche se priva di firma digitale.

La Germania non ha avuto dubbi, ha subito recepito la norma e si aspetta un notevole incremento dello scambio di fatture elettroniche (attualmente è il 5%).

 

Cosi si fa, agire, semplificare, stimolare e misurare i risultati.

 

link alla notizia originale

 

Ringrazio Domenico Barile che ha segnalato questa novità nel suo Twitter

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