Se cercate nel forum e nei documenti del sito trovate una marea di articoli e manuali che riguardano i Bolli sui documenti informatici e le loro modalità di assolvimento. Val la pena quindi riepilogare la situazione normativa e poi raccontare gli utlimi fatti.

I bolli sui documenti informatici sono regolati dal DM 23/01/2004 art. 7 che fa riferimento alle modalità di versamento previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Cosa occorre fare ?

in primis (cosi dice il dm ) "L'interessato presenta all'Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti,  dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno, nonché l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta."

Il decreto quindi parla espliitamente e chiaramente di documenti , atti, registri emessi durante l'anno. Non definisce un momento in cui si debba fare questa attività ma specifica la natura preventiva rispetto all'azione di emissione.

Che cosa si intenda per emissione viene chiarito nel comma successivo dove si stabilisce che :

"Entro il mese di gennaio dell'anno successivo è presentata dall'interessato all'Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell'anno precedente e gli estremi del versamento dell'eventuale differenza dell'imposta."

E' molto esplicito quindi il riferimento ai documenti atti e registri e quello alla emissione e formazione.

Circolare 5E

La circolare 5/e del 2012 ribalta un pò i punti di visti ma rimanda al dm su citato per i documenti informatici

Si osserva preliminarmente che i registri - a prescindere dal formato digitale o analogico - scontano l’imposta di bollo, se dovuta, prima di essere
posti in uso. Vale a dire, antecedentemente al momento della prima registrazione relativa al periodo d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ai sensi del quale  “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri  indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso  per quelli indicati nella parte seconda.” (cfr. anche la circolare del 22 ottobre  2001, n. 92/E, paragrafo 2.1). ......

Nel caso in cui il contribuente opti per la tenuta come documenti informatici, l’imposta è assolta secondo la modalità e nei termini di cui all’articolo 7 del D.M. 23 gennaio 2004

Cosa è Accaduto ieri a fronte della presentazione di una lettera per il pagamento dei bolli 

Ciao a tutti, il cliente che inizia ad archiviare i libri giornale e gli inventari del 2012, ha generato gli F23 e le lettere Agenzia Entrate. Oggi è andata all'Agenzia Entrate ma la persona dell'agenzia ha sostenuto che con quelle lettere i bolli saranno utilizzabili solo per le registrazioni del 2014. Allego una lettera ad esempio. E' corretta per l'archiviazione 2012?

Se viene interpretata alla lettera la circolare 5e prima parte, il pagamento sarebbe valido per le registrazioni del 2014 che verranno emesse e formate COME LIBRI DOCUMENTI ATTI E REGISTRI, entro dicembre del 2015.

Se si interpreta la seconda parte come preminente allora stiamo comunicando i documenti che verranno prodotti "nell'anno",  possiamo quindi utilizzare il versamento per quelli del 2012 che emetteremo o formeremo entro dicembre 2013.

Ma si può andare avanti così ?

 

 

View User Profile for MultiMedia it Claudio Caprara Dal 1982 Commerciale nel settore Informatica, dal 1995 responsabile del progetto ArchiMedia Archivia Plus
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