Anche io, come molti, ero convinto che vi fosse l'obbligo di riportare l'indirizzo PEC nella carta intestata e nei siti web. Questa mattina però ho voluto approfondire e sono andato a leggere con attenzione le norme.
Cominciamo dal Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 che all'articolo 16 stabilise
comma 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese ..
prosegue obbligando le imprese esistenti a comunicare la PEC entro 3 anni, esonerando l'operazione dall'imposta di bollo.
al comma 7 si preoccupa dei professionisti
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ....
... Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,
Infine il comma 8 prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche
8. Le amministrazioni pubbliche .... istituiscono una casella di posta certificata o... per ciascun registro di protocollo e ne dannocomunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle inun elenco consultabile per via telematica.
Dunque la legge istitutiva dell'obbligo della Pec per imprese professionisti non prevede che questa venga resa pubblica, non prevede che venga riportata nei siti e nella carta intestata. Ma i giuristi diranno, attenzione esiste l'art. 2250 del codice civile recentemente riformato. Leggiamolo.
Art. 2250. Indicazione negli atti e nella corrispondenza.
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese [2188] devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [2199, 2200] e il numero d'iscrizione.
Poi parla di capitale, scioglimento socio unico, pubblicazione in altra lingua e infine
Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma (1).
Dunque da nessuna parte è specificato che occorre indicare l'indirizzo pec, Per stabilire che tale obbligo esiste, dobbiamo arrampicarci sugli specchi e considerare la PEC una domiciliazione come tale sarebbe equiparata ad una sede e quindi obbligatoriamente indicata nella documentazione.
Ma chi ce lo fa fare ?
chi vuole un indirizzo pec può rivolgersi al registro imprese e ottenerlo . Pubblicarlo su siti e documentazione significa attirare sull'indirizzo PEC altro spam e comunicazioni INDESIDERATE che per le imprese sono un costo e per la gestione sono un pericolo.
Dove sbaglio ?