Posts in Category: Norme documento informatico conservazione sostitutiva

Inviare le impronte degli archivi degli intermediari è possibile ?

Ci sono giunte diverse domande in merito all'obbligo o meno di inviare le impronte anche dgli archivi formati dagli intermediari .

RIcordiamo che questa categoria di utenti oltre alla conservazione dei propri documenti fiscali, può conservare elettronicamente una copia delle dichiarazioni e dei modelli trasmessi.

L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 2007 (298e) ha ribadito che anche questi archivi rientrano tra quelli relativi a documenti tributari e che l'impronta di tali archivi va spedita con tempistica diversa da quella degli archivi che possiamo defiinire NORMALI.

La tempistica diversa è data dal fatto che il termine di conservazione delle copie delle dichiarazioni va calcolato in base all'anno fiscale in cui tale obbligo nasce per l'intermediario e non in base all'anno fiscale a cui la dichiarazione si riferisce.

PERO'

Nelle disposizioni relative alla spedizione dell'impronte, la stessa Agenzia ha VIETATO la trasmissione delle stesse tipologie di documenti in due comunicazioni distinte e NON HA previsto un campo apposito per distinguere i casi in cui l'intermediario trasmette documenti propri e/o documenti di terzi.

Quindi si verifica che se l'intermediario provvede alla conservazione informatica della propria dichiarazione e invia una comunicazione relativa ai propri archivi dove indica anche la conservazione dei modelli dichiarativi, si trova nella impossibilità di inviare una seconda comunicazione dove indicare i modelli dichiarativi conservati in qualità di intermediario.

Sarebbe bene che qualche Commercialista si informasse con l'Agenzia sul comportamento da tenere e , soprattutto, chiedesse se l'invio delle impronte relative agli archivi degli anni precedenti , decorre dall'anno 2012 o dal 2013 (il periodo di imposta 2010 viene trasmesso a settembre 2011 e secondo l'Ageniza la conservazione va effettuata entro settembre 2012 per inviare poi l'impronta a gennaio 2013.

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Povere sha1 dimenticate da tutti

Le impronte dei documenti informatici e quelle usate per la firma digitale e la marca temporale, dal 1' gennaio di quest'anno sono realizzate in formato sha 256.

Negli anni precedenti si utilizzava l'algoritmo sha1 ormai lo sapete visto che se n'è parlato parecchio.

La comunicazione delle impronte relative agli archivi informatici di documenti fiscalmente rilevanti prevista dal DM 23/01/2004 e regolata dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2010/143663  va inviata per i documenti del periodo fiscale 2010 e per quelli precedenti.

Dunque tutti i precedenti sono in formato sha1 e quelli più vecchi hanno anche i certificati di emissione scaduti (il certificato di emissione delle marche ha durata di 4 anni)

Se si invia una comunicazione contenente tali tipologie di marche temporali, accade che il programma di verifica delle marche temporali dice che sono valide, ma il servizio di ricezione delle comunicazioni dice che non sono valide.

Abbiamo avvisato tutti da tempo ma sembra che la cosa non interessi a nessuno. Siccome ci risulta che ci siano in giro centinaia di migliaia di impronte calcolate in questo modo, con il prossimo aggiornamento proporremo a tutti i nostri clienti di fare un "calcolo preventivo" delle comunicazioni da generare e di comunicarci il risultato via internet.

Sarà una operazione velocissima che vi richiederà solo due click e sarà l'occasione per verificare che i supporti sono tutti in linea.

Riteniamo che il calcolo vada fatto su tutti gli archivi relativi a documenti fiscali a partire da quelli relativi ai documenti fiscali del periodo 2006 .

La situazione attuale è ben rappresentata dalla immagine che trovate sotto.

 

Per coloro che effettuano la conservazione delle fatture e che hanno numerose impronte per ogni anno, stiamo predisponendo la gestione delle super impronte. Queste le potete già calcolare con le utilità presenti nel comando ArchiMaster , funzione Gestione Impronta universale. Quello che verrà aggiunto sarà un archivio per la conservazione e la possibilità di generare automaticamente comunicazioni dalla super impronta.

L'archivio sarà unico quindi in caso di consegna delle super impronte ai clienti si dovrà provvedere a generare estratti per ditta.

 

Cosa accade oggi con le impronte sha1

 

verifica marca

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Un bel documento sulla PEC

Scritto da un gruppo di lavoro dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili, è molto utile per capire quali oneri sono connessi all'uso della posta certificata

http://www.studiocaravati.it/pubblicazioni.asp?menu=pubblicazioni

 

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I revisori contestano la conservazione digitale ma si scordano dell'art.2215 bis

Questa mattina la novità è una contestazione sulla conservazione di Libri Inventari causata da una "mancata numerazione sequenziale delle pagine".

In effetti capita spesso che l'inventario venga formato riportando in una stampa unica , diversi documenti come il bilancio xbrl, la nota integrativa, l'inventario delle merci etc. etc. Questi sono formati da origini diverse. se si stampano su supporto cartaceo pre numerato e vidimato, il problema della sequenzialità della numerazione non si pone, ma se si realizzano diversi documenti informatici, si dovrebbe dare una numerazione progressiva che parta dall'ultimo numero di pagina utilizzato o addirittura formare un documento unico.

Ma cosa dice il 2215 bis ?

"Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato."

Per cui la verifica della numerazione non si effettua andando a controllare i numeri assegnati alle pagine del documento ma andando a verificare l'applicazione delle firme e delle marche temporali con cadenza annuale.

Personalmente non amo il 2215 bis, sia nella versione attuale che in quella storica, però visto che c'è usiamolo.

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Altro errore nella comunicazione delle impronte

Ringrazio Fabrizio Lupone che mi ha segnalato un altro errore presente nella versione 2.0.1 del controllo delle comunicazioni delle impronte, la ragione sociale del titolare non può contenere numeri .

Questo è grave.

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Non possiamo inviare le impronte degli archivi informatici

Gli aggiornamenti

Il rilascio degli aggiornamenti relativi a specifiche e controllo della comunicazione delle impronte degli archivi informatici , ha creato qualche problema.

Campo Caf

Dai primi test risulta una incongruenza nel valore da assegnare al campo CAF che nel file di controllo è definito come Intero con 5 caratteri obbligatori.

Il problema nasce per chi non è un Caf, e per i Caf che hanno il codice che inizia con 0

Nella versione precedente era considerato un campo stringa e si poteva forzare con 5 zeri

In realtà nella prima versione c'era lo stesso problema.

Versione del controllo

Un secondo inconveniente , ma pare solo estetico, si trova nel programma di controllo della comunicazione da installare su Entratel. Anche se si installa la versione 2.0.1 , nella casella di controllo appare 2.0.0 ma la data dell'aggiornamento è il 4.11 cioè la data del rilascio della versione 2.0.1.

Rimane il dubbio sha1

Purtroppo a causa di questi cambiamenti non abbiamo ancora potuto provare laspedizione di impronte sha1 realizzate negli anni dal 2006 al 2009. Queste sono di due tipi, quelle prima di novembre 2007 hanno anche il certificato di emissione scaduto e quelle dopo hanno solo il calcolo sha1 al posto dell'attuale sha256.

Gruppo di lavoro Anorc, al lavoro

Ovviamente il Gruppo di lavoro organizzato da Anorc si è già mosso e ha inviato ai referenti dell'Agenzia delle Entrate copia delle osservazioni (se non l'ha già fatto lo farà a breve) .

Nel frattempo non è possibile (almeno per quanto risulta a noi) effettuare invii di comunicazioni.

 

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Spedizione Impronte archivi informatici, nuova versione

Rilasciata una versione aggiornata dello schema della comunicazione e del modulo di controllo (Attuale è la Versione 2.0.0 del 03/11/2011)

 

Fino all'aggiornamento dei programmi non sarà possibile generare alcuna comunicazione poichè vengono modificati dei campi.

 

Non ho guardato quali sono le differenze nel dettaglio, a occhio mi sembra che sia stato introdotto un campo in più per consentire l'invio da parte di soggetti diversi dagli intermediari.

 

Fino a ieri le spedizioni con impronte sha1 non venivano accettate. Vedremo con questa versione se cambia qualche cosa.

 

Maggiori info nel forum http://www.multimediait.com/Forums/Thread.aspx?pageid=67&mid=78&ItemID=2&thread=11&pagenumber=2

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Il mancato invio dell'impronta cosa comporta

Interessante l'intervento a Dig Eat 2011 della Dottoressa Annalisa Cazzato (Agenzia delle ENtrate direzione contenzioso), "il mancato invio dell'impronta relativa agli archivi informatici comporta sicuramente una sanzione da 258 a 2058 euro . Poi sarà il verificatore a valutare le condizioni di tenuta e potrebbe anche decidere che la tenuta non è conforme quindi considerare l'archivio non valido". Ergo procedere ad accertamento induttivo .

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Dig Eat Forum della materializzazione

Inizia in ritardo il primo convegno, formazione, tenuta e conservazione del documento informatico.

su twitter la cronaca dell'evento.

 

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Per tutte le imprese, ricordiamo che la PEC ...

Le imprese devono comunicare alla CCIAA (registro imprese) l'indirizzo Pec entro il 29.11.2011.

In caso di inosservanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2065 euro in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese (art 2630 CC).

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