L'infinita Storia dei bolli sui documenti informatici

AGGIORNAMENTO DEL 05/03/2012

Come sapete la circolare 5/e del 2012 ha modificato RADICALMENTE le modalità di determinazione dei bolli relativi a libri giornali e fatture. Ad oggi non sappiamo ancora come applicare la nuova disciplina che risulta di difficile interpretazione. Nel forum c'è un discussione aperta che trovate a questo link

La circolare dice :

"Si osserva preliminarmente che i registri - a prescindere dal formato digitale o analogico - scontano l’imposta di bollo, se dovuta, prima di essere posti in uso. Vale a dire, antecedentemente al momento della prima registrazione relativa al periodo d’imposta."

Il giornale verrà posto in uso al momento della stampa e non al momento della registrazione quindi le due frasi sono in antitesi l'una con l'altra. (Ricordiamo che la vidimazione iniziale non è più obbligatoria da diversi anni. Tale principio poteva adattarsi alla logica dei "libri" intesi come registri dotati di un numero pre determinato di pagine, ma non è adattabile (come vedremo) a dei libri che hanno un numero infinito di pagine).

Gli effetti - caso cartaceo

Ciò sta a significare che se il 15 gennaio 2012 facciamo la prima registrazione contabile, prima di farla dovremo acquistare i bolli. Come facciamo a sapere quanti ne serviranno ? Ipotizziamo un acquisto di 2 bolli perché pensiamo di stampare 200 pagine.

Il successo comporta sanzioni

Ma l' azienda inventa l'acqua calda e tutti vogliono l'acqua calda per cui alla fine dell'anno ci troviamo a stampare 200mila pagine. Il successo ci comporterà una sanzione sui bolli non comprati antecedentemente la prima registrazione e non avremo alcun modo di rimediare perché comunque trascorso il giorno della prima registrazione l'acquisto di bolli risulterà in ritardo.

Analizziamo il caso della stampa digitale.

Immaginiamo di optare per la conservazione digitale e di assolvere al bollo con F23.

Già fa strano che dobbiamo deciderlo con 23 mesi di anticipo, ( il giornale lo possiamo produrre entro dicembre del 2013). ma ipotizziamo di pagare 2 bolli con F23 a gennaio 2012 .

Fatto il pagamento dobbiamo inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate dove dobbiamo inserire  'indicazione del numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno"

Il problema è che nel 2012 non produrremo NESSUN DOCUMENTO perché la stampa del giornale la possiamo fare nel 2013. Se inseriamo ZERO risulta strano il pagamento dei bolli, se indichiamo l'intento di produrre un qualsiasi numero di registrazioni risulterà strano che nel saldo venga riportato zero .

Il saldo e l'acconto del primo anno

A gennaio 2013 dovremo effettuare il pagamento del saldo e dell' acconto per il nuovo anno . Ci troveremmo in due possibili situazioni

Ipotesi A 

Se consideriamo le registrazioni stampate, avremmo molto probabilmente un valore pari a ZERO, quindi a fronte di un acconto di qualche bollo versato avremo un totale prodotto uguale a 0 di conseguenza anche l'acconto sarà uguale a 0

Ipotesi B

Se consideriamo le registrazioni effettuate , avremo necessariamente un valore parziale e non veritiero, perchè no è detta che tutte le registrazioni siano state fatte entro gennaio, anzi è assai probabile che una parte di queste verrà inserita nel 2013 quindi non saremmo più in grado di stabilire per quali registrazioni è stato pagato il bollo salvo fare un ulteriore saldo per anno fiscale una volta che queste si sono concluse.

In conclusione

L'ipotesi di passare dalla conservazione cartacea a quella elettronica per i documenti soggetti a bollo oggi come oggi risulta INPRATICABILE perchè non si sa come gestire i bolli.

Sui documenti cartacei il pagamento dei bolli ancorchè effettuato regolarmente, comporta sanzioni in tutti quei casi dove per effetto del buon andamento degli affari si dovesse produrre un numero di registrazioni superiore a quelle prevedibili all'inizio dell'anno fiscale.

Dove sta la tragedia

La cosa tragica sta nel fatto che nessuno si ponga il problema, Commercialisti, Organizzazioni di categoria, Uffici dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, riviste del settore. Tutti tacciono.

 


Cosa accadeva nel 2009

Qui sotto un caso diverso di interpretazine risalente al 2009. Ne avremmo anche altri risalenti ad anni precedenti dove si interpretava la norma in modo ancora diverso.

 

Caso del 2009

 

Puntualmente ogni anno dal 2004 ad oggi , c’è qualche Agenzia territoriale che contesta la comunicazione o il calcolo dei bolli. Quest’anno una sola Agenzia Provinciale (per ora) ha richiesto  a TUTTI I CONTRIBUENTI ulteriori comunicazioni NON PREVISTE dalla legge.  In particolare viene richiesto: 

  1. Di versare l’imposta presuntiva ENTRO IL MESE DI GENNAIO
  2. Di allegare copia del modello F23
  3. Di comunicare a mezzo email (a indirizzo non certificato) i seguenti dati : Nominativo di un referente , Numero Telefonico , Email
  4. Lo scrivente chiede anche di allegare un prospetto di 2 pagine (di cui fornisce campione) dove vengono riepilogati i documenti prodotti e viene (non si sa come) calcolato l’importo dovuto.

Quantifichiamo il problema

Ad oggi sono circa 150.000 le comunicazioni annue generate con i nostri programmi, se adottiamo arbitrariamente questo principio per tutte le Agenzie d'Italia, invieremmo 600.000 fogli (circa 1000 raccoglitori all'anno) contro i 150.000 attuali (250 raccoglitori). Già è ridicolo cosi, immaginiamo se moltiplichiamo gli oneri cosa diventa. Precisiamo che a volte un contribuente paga 14,62 euro, il costo di gestione è superiore all’incasso.

1 - Acconto entro Gennaio

Da sempre l’Agenzia sostiene che il bollo sui giornali va pagato PRIMA DELLA MESSA in uso. Il decreto parla espressamente di gennaio solo al fine di CALCOLARE LA QUANTITA’ DI DOCUMENTI PRODOTTI L’ANNO PRECEDENTE (Comma 2 calcolo del saldo e del nuovo acconto). E non parla assolutamente del mese di Gennaio al comma 1 dove viene definito il calcolo dell’acconto.

 

L'imposta di bollo sui documenti informatici è corrisposta mediante versamento nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. L'interessato presenta all'Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno, nonché l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

 

Questo risponde ad un comportamento LOGICO, non è detto che a Gennaio il contribuente SAPPIA DI DOVER STAMPARE documenti informatici e non si capisce perché un contribuente non possa assumere tale determinazione in corso d’anno.

2 -Allegare copia dell’F23.

Il D.M. 23 gennaio indica chiaramente che  va inviata una lettera con gli estremi e non una copia del modello di versamento che, tra l’altro , non riporta i dati relativi ai documenti

3 - Chi è il Referente

E’ banale, lo so, possiamo immaginare il REFERENTE come “colui che materialmente effettua i calcoli e produce i documenti inviati”. Ciò non toglie che questa figura nel decreto NON ESISTE e visto che non si possono inventare “nuove cariche” ad ogni comunicazione , è bene che sia specificato a livello normativo chi indicare (il Responsabile della Conservazione ???? ad esempio)

4 - Il modulo allegato come campione

Analizzando il modulo indicato come “campione” si evidenziano diverse problematiche (link al modulo proposto)

4.1 –  Non vi è lo spazio per l’indirizzo dell’Agenzia a cui è destinata, quindi va aggiunto un foglio

4.2 -- Nel primo foglio a fianco di ogni tariffa vanno riportate le "Righe di Registrazione" (A). Con la risposta all'interpello n. 161/e del 9 luglio 2007, la stessa Agenzia (Direzione Generale Contenzioso ) precisa

 

Sempre in relazione al pagamento del imposta di bollo viene chiesto di sapere cosa debba intendersi per registrazione, poiché, a norma dell’articolo 7, comma 2, ultimo periodo, del D.M. 23 gennaio 2004, per i libri e i registri tenuti con modalità informatiche l’imposta di bollo è dovuta “ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse”.
Al riguardo si conviene, in linea di massima, con l’interpretazione prospettata secondo cui per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalla righe di dettaglio. Dunque, se si guarda al libro degli inventari per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, – nonché la registrazione della nota integrativa – mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.
 

Quindi  vanno riportate le Registrazioni prescindendo da quante righe vengono utilizzate per ogni accadimento contabile.

 

4.3 – Calcolo dell’imposta (B)

Viene riportata la formula ( n. righe /2500 +1)*14,62

E’ probabile che il +1 stia ad indicare l’arrotondamento alla unità superiore, ma a parte ciò si rilevano due fatti non conformi alle norme cosi come sono state interpretate fino ad oggi.

B.1 ) Nel caso di Imprese che non sono soggette alla tassa annuale bollatura libri sociali, l’importo del bollo è il doppio .

B.2 ) L’imposta di bollo NON E’ UNA IMPOSTA ANNUALE , ma è calcolata sull’utilizzo o meno di “Registrazioni”, cosi come sul cartaceo questa era calcolata sull’utilizzo o meno di “pagine”.

Questo comporta che nella determinazione del numero di registrazioni da pagare in via definitiva, vadano detratte quelle  non utilizzate l’anno precedente. Lo ribadisce la stessa Agenzia , con la risoluzione 371/2008

 

Al riguardo si osserva che il predetto decreto ministeriale 23 gennaio 2004 non ha modificato i principi generali che informano l’imposta di bollo, né ha integrato la tipologia....
 

Ribadendo che nulla è cambiato se non il parametro di calcolo occorre tener presente quanto specificato con circolare n. 64 del 01/08/2002

 

IMPOSTA DI BOLLO: Circa le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per il Libro Giornale ed il Libro degli Inventari, viene chiarito che l’imposta di bollo va assolta solo sulle pagine effettivamente utilizzate,   indipendentemente dall’anno a cui si riferisce la numerazione progressiva.
• Così ad esempio ove il libro giornale recante le scritture dell’anno 2002 termini alla pagina numero 2002/85, l’imposta di bollo assolta a mezzo marche applicate sulla pagina 2002/1, deve ritenersi assolta anche per le prime quindici pagine dell’anno 2003. Pertanto le nuove marche dovranno apporsi sulla pagina 2003/16, ossia sulla centounesima pagina del libro giornale.

 

Calcolo Corretto

 

Vediamo quindi come si sviluppa correttamente il calcolo, in questo esempio abbiamo simulato un caso dove NEL SECONDO ANNO le “Registrazioni Residue” sono superiori a quelle prodotte. In questa ipotetica situazione l’omissione delle registrazioni residue genera un RADDOPPIO DELL’IMPOSTA

 

File excel con esempio di calcolo per 2 anni,

 

 

4.4 – 2’ pagina del modulo

Risulta alquanto complessa, a mio modesto parere l’errore più evidente è nel calcolo dell’acconto

Nel caso di versamento di un saldo , l’importo da versare come Acconto è l’imposta complessiva corrisposta, vale a dire il rigo finale della pagina 1 Imposta totale, non l’imposta totale + il saldo versato. La norma dice esattamente così

 

L'importo complessivo corrisposto, risultante dalla comunicazione, viene assunto come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso

 

Nel caso di utilizzo del credito (compensazione) L’importo è il totale corrisposto MENO il credito  che si richiede di compensare