Fattura elettronica, produzione conservazione spedizione

Fattura Elettronica

Con il termine Fattura Elettronica, si intendono diverse forme di produzione, conservazione e trasmissione delle fatture; iniziamo dal procedimento più semplice, la conservazione elettronica delle fatture prodotte.

La fattura rientra tra i documenti fiscalmente rilevanti che possono essere prodotti e conservati come documenti elettronici in sostituzione di quelli cartacei purchè si rispettino alcune semplici regole.

  • Documento statico e non modificabile 

  • Garantito da firma digitale 

  • Sottoposto a processo di conservazione con cadenza almeno annuale (1). 

    Modificato dal DM 1706/2014

 

La copia inviata.

Si sa che le fatture vengono prodotte in due copie, una viene conservata dall'emittente e una inviata al cliente. L'attivazione della conservazione elettronica della copia emessa, non comporta automaticamente l'obbligo di spedire un documento elettronico.

Non è invece possibile attivare una conservazione cartacea quando si richiede la spedizione elettronica anche se , con il recepimento della direttiva cee 2010/45 ad opera della legge 298 del 14/12/2012, sono cambiate un pò le cose. L'art. 324 modifica il DPR 633/72 e al comma d specifica :

d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti: «1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilita', assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico;

il ricorso alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del destinatario.

Estensione del concetto di fattura elettronica

Con il recepimento della direttiva cee si creano due nuove situazioni, la prima riguarda l'autorizzazione a inviare fattura elettronica, la norma prevede che vi sia uno specifico accordo tra le parti che, ovviamente, va conservato. 

La seconda novità riguarda il fatto che a prescindere dal fatto che la fattura contenga o meno la firma digitale, questa potrà essere considerata come elettronica. In pratica il semplice file PDF che rappresenta una fattura, se ne esistono le condizioni, può essere conservato elettronicamente mentre oggi c'è l'obbligo di stamparlo. 

Le condizioni sono specificate al paragrafo 3 del comma d che precisa:

Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

 Se, fino a ieri, si diceva che la fattura elettronica sprovvista di firma digitale era da considerarsi come cartacea, oggi lo scenario appare alquanto diverso.

Qualsiasi formato elettronico di cui si possa garantire originalità e leggibilità nel tempo può essere valido ai fini della conservazione.

Il procedimento di controllo sarà assicurato , in assenza di firma digitale, dagli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, come i contratti, i pagamenti, le bolle di consegna e qualsiasi altro documento che possa "certificare" l'originalità del documento.

Ricezione di fattura elettronica

Il DM 23/01/2004 che regola la conservazione dei documenti tributari, non prende per ora in esame le possibilità introdotte con la legge 298/2012 ma è presumibile che si dovrà addivenire quanto prima ad una modifica al fine di coordinare l'effetto delle nuove norme.

In attesa di precisazioni però possiamo già affermare che :

Il cliente può concordare con il fornitore il recapito di fatture elettroniche a prescindere dalla capacità del fornitore di fornire un documento con firma digitale.

La conservazione elettronica di questi documenti può avvenire senza procedere alla stampa se il Il processo di conservazione si conclude con cadenza quindicinale.

Se non vogliamo completare il processo con cadenza quindicinale, possiamo procedere comunque alla conservazione del documento elettronico, ma tenere una copia cartacea disponibile per i controlli fino a che non completiamo il processo di conservazione . Se si fa questa operazione la conversione digitale può avvenire in qualsiasi momento.

Ci auguriamo (e molti sono favorevoli a questa opzione) che con la revisione del DM 23/01/2004 anche per le fatture la conservazione possa avvenire con cadenza annuale. 

Ci troveremo quindi un archivio di fatture composto da 3 possibili tipologie: documenti cartacei, documenti elettronici con firma digitale , documenti elettronici senza firma digitale. Al fine di organizzare bene gli archivi sarà opportuno creare un sezionale per i cartacei e uno per gli elettronici e seguire due numerazioni distinte di protocollazione. 

Poichè sui documenti elettronici NON E' POSSIBILE fare modifiche (si perderebbe il requisito di originalità ) è opportuno che il protocollo delle fatture elettroniche sia Elettronico, vale a dire generato dal sistema di conservazione che prende in carico il documento. Per quelle cartacee si potrà proseguire con la numerazione fisica salvo poi digitalizzare l'immagine e conservarla in modalità sostitutiva.

L'interpretazione della fatture elettronica

La ricezione di una fattura elettronica facilita la possibilità di interpretarne il contenuto tramite programmi automatici di elaborazione.

Quando digitalizziamo una fattura cartacea, dovendo ricostruire il testo dall'immagine si ottengono parecchi errori, con le fatture elettroniche i dati acquisiti sono il più delle volte precisi al 100% il che rende l'interpretazione veloce e affidabile.

Occorre tuttavia fare i conti con i diversi formati grafici che a volte rendono complessa anche questa interpretazione ma il procedimento con il tempo si sta perfezionando e grazie alla nostra "base dati dei formati" si sta arrivando a risultati veramente significativi. 

Il programma di interpretazione ricerca le etichette che identificano i valori significativi della fattura, analizza i risultati, ne verifica la coerenza e propone una registrazione già pronta che l'operatore può confermare in pochi secondi. 

Aggiungendo questa funzione ad un processo di ricezione / conservazione totalmente elettronici si hanno significativi vantaggi.

 

Fatture xml

Esistono tuttavia dei formati diversi dal pdf che consentono di fornire dati interpretabili senza errore. Si tratta delle fatture in formato XML.

Xml è un formato strutturato, statico, può contenere firme digitali, può essere rappresentato graficamente tramite un foglio di stile e al suo interno troviamo i valori che formano la fattura e i campi che identificano tali valori.

Per cui il file xml è direttamente interpretabile da programmi di elaborazione senza dover specificare neppure quei parametri che servono per la lettura dei pdf e il risultato è sicuro al 100%.

Saranno xml le fatture che dovremo inviare alla pubblica amministrazione (il decreto non è ancora stato emesso ma le regole tecniche sono pronte) così come sono xml le fatture formate secondo la standard UBL (universal business language) .

Ad oggi queste tipologie non sono diffuse ma la facilità di trattamento che si ha con formati di questo tipo fa ben sperare per il futuro.  

Conservazione sostitutiva

Le fatture elettroniche e le immagini digitali di fatture cartacee vanno sottoposte a conservazione periodica. La cadenza per le elettroniche, è quindicinale e crea qualche difficoltà. Per le immagini di quelle cartacee e per le copie elettroniche di quelle presenti anche in forma cartacea, si può attivare una cadenza annuale e fare il processo di conversione anche a posteriori.

L'importante è avere una copia cartacea disponbile in caso di controlli prima del completamento del processo. Ci auguriamo che questo venga presto modificato portando il tutto a cadenza annuale come è per molti altri documenti.

I bolli sulle fatture esenti

Le fatture emesse in esenzione di iva sono soggette a bollo . Questo, normalmente, viene applicato sulla copia inviata ma si può anche applicare sulla copia conservata annotando l'assolvimento nella fattura stessa. 

In caso di conservazione o spedizione elettronica, il bollo può essere pagato in base a quanto disposto dall'art. 7 del DM 23/01/2004 . Purtroppo esiste il dubbio sul codice tributo da utilizzare , nelle varie risoluzioni viene indicato il codice 458 t ma nelle istruzioni del modello F23 tale codice è riservato alla tariffa 16 (libri e registri) e non è indicata la tariffa 13 (fatture esenti). Anche su questo argomento siamo in attesa di delucidazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.